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Lavoro ridotto, Berna proroga le misure fino a marzo

Il Consiglio federale ha adeguato l’ordinanza Covid-19 a sostegno delle imprese

Nell’aziende soggette all’obbligo 2G+ è stato reintrodotto il diritto all’ILR per alcune categorie di lavoratori

Fonte ATS

elaborata da Stefano Pianca
Vice Caporedattore

BERNA – Per sostenere le imprese colpite dagli ultimi provvedimenti legati al coronavirus, il Consiglio federale ha deciso di adeguare l’ordinanza COVID-19 concernente l’assicurazione contro la disoccupazione, in particolare per tutelare le aziende nell’ambito delle indennità per lavoro ridotto (ILR). È inoltre stato reintrodotto il diritto all’ILR per alcune categorie di lavoratori nelle aziende soggette all’obbligo 2G+.

Lo scorso 17 dicembre sono state annunciate diverse misure più restrittive – poi prorogate la scorsa settimana – per arginare la diffusione del coronavirus. Ciò ha inevitabilmente avuto ripercussioni anche sul mondo del lavoro: non si può infatti escludere, nelle prossime settimane, un nuovo aumento delle aziende in lavoro ridotto.

La proroga fino a marzo – Oggi il Consiglio federale ha così preso alcune contromisure, prorogando ad esempio – fino a fine marzo – la procedura di conteggio sommaria relativa all’indennità per lavoro ridotto e l’aumento della durata massima di riscossione dell’ILR a 24 mesi (finora limitata al prossimo 28 febbraio e ora prorogata fino al 30 giugno), indica un comunicato governativo odierno. Questa procedura era stata introdotta nei primi mesi del 2020 per consentire un rapido versamento delle indennità.

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Il Consiglio federale precisa anche che con questa proroga si mantengono altre due misure: le ore in esubero accumulate al di fuori dei periodi di lavoro ridotto non devono essere dedotte dalla perdita di lavoro e il reddito conseguito con un’occupazione provvisoria non è computato nel calcolo dell’ILR.

Perdite di lavoro di oltre l’85% – L’Esecutivo inoltre oggi ha soppresso per tutte le aziende, dal primo gennaio al 31 marzo 2022, il periodo d’attesa e la limitazione a quattro periodi di conteggio per le perdite di lavoro di oltre l’85%.

La soppressione del periodo d’attesa migliora la liquidità delle aziende in lavoro ridotto, riducendo ulteriormente il rischio di licenziamenti, osserva il Consiglio federale. Mentre con la seconda misura, le aziende nei primi quattro mesi del 2022 possono di nuovo far valere l’ILR a prescindere dall’entità della perdita di lavoro.

A partire dal primo aprile, spiega ancora l’Esecutivo, “i periodi di conteggio che in questo lasso di tempo presentano una perdita di lavoro di oltre l’85% non vengono computati nel calcolo del diritto massimo di quattro periodi di conteggio durante il termine quadro di due anni”.

Aziende colpite dal 2G+ – Lo scorso dicembre il Consiglio federale ha anche introdotto il concetto del 2G+: ciò significa che una persona deve essere vaccinata o guarita e in possesso di un risultato negativo del test. Oppure, in alternativa, che la persona sia in possesso di un certificato di vaccinazione o di guarigione emesso da meno di 120 giorni.

In seguito alle limitazioni economiche legate a questo obbligo del 2G+, in via eccezionale si può di nuovo far valere il diritto all’ILR per i dipendenti assunti a tempo determinato, gli apprendisti e i lavoratori su chiamata impiegati a tempo indeterminato.

Il diritto, sottolinea il comunicato, si applica solo alle aziende per le quali le autorità hanno imposto l’obbligo 2G+. Tale disposizione entra retroattivamente in vigore il 20 dicembre 2021 e ha effetto fino al prossimo 31 marzo. Di fatto, conclude il Consiglio federale, le categorie di lavoratori interessate hanno diritto all’ILR solo finché vige l’obbligo 2G+, ma non oltre il 31 marzo 2022

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