Scopri come accedere ai benefici di legge della LADI e sostenere la tua impresa in caso di EMERGENZE CLIMATICHE e RIDUZIONE DEL LAVORO.
In Ticino, le aziende che affrontano le sfide imprevedibili delle intemperie e la conseguente riduzione del lavoro possono contare su un prezioso supporto legislativo: le indennità per intemperie e lavoro ridotto messe a disposizione dalla SECO tramite le casse di disoccupazione svizzere. Questo sostegno è fondamentale per garantire la stabilità economica degli imprenditori ticinesi, permettendo loro di superare periodi difficili senza compromettere la continuità operativa e i posti di lavoro.
Grazie a queste misure, le aziende possono ottenere un rimborso parziale dei salari per i dipendenti colpiti da riduzioni temporanee dell’orario di lavoro, assicurando al contempo una protezione sociale adeguata e un futuro più sicuro per il tessuto economico locale.
OPUSCOLI SECO
- Indennità per intemperie (PDF, 269 kB, 27.04.2023)
Le informazioni più importanti che concernono l’indennità per intemperie e le istruzioni per compilare il modulo per l’ottenimento dell’indennità.- Indennità per lavoro ridotto (PDF, 218 kB, 27.04.2023)
Le informazioni più importanti che concernono l’indennità per lavoro ridotto e le istruzioni per compilare il modulo per l’ottenimento dell’indennità.- Indennità per lavoro ridotto per lavoratori a domicilio (PDF, 155 kB, 27.04.2023)
Le informazioni più importanti che concernono l’indennità per lavoro ridotto per lavoratori a domicilio e gli esempi di calcolo.- Tutti gli opuscoli (online)
Informazioni generali sul lavoro ridotto
Annuncio
Il datore di lavoro informa per iscritto il servizio cantonale (Indirizzo: Sezione del Lavoro – Assicurazione disoccupazione Piazza Governo, 6501 Bellinzona) in merito alla prevista introduzione dell’orario ridotto almeno 10 giorni prima del suo inizio tramite l’apposito formulario ‘Preannuncio di lavoro ridotto’.
Presupposti del diritto (art. 31 LADI)
- Lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione all’assicurazione disoccupazione
- Lavoratori la cui perdita di lavoro è computabile Lavori il cui rapporto di lavoro non è stato disdetto
- Lavoratori la cui perdita di lavoro è temporanea
Non hanno diritto all’indennità (art. 31 cpv. 3 LADI)
- I lavoratori la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui lavoro non è sufficientemente controllabile
- Il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda
- Le persone che come soci o membri di un organo decisionale dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro
Perdita di lavoro computabile (art. 32 LADI)
- Se è dovuta a motivi economici ed è inevitabile
- Se per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10% delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda
- Per ogni periodo di conteggio vengono dedotti due giorni di attesa per i primi sei mesi e tre giorni per i secondi sei mesi.
Calcolo dell’indennità per lavoro ridotto (art. 34)
- L’indennità per lavoro ridotto ammonta all’80% della perdita di guadagno computabile
- Determinante è il salario convenuto contrattualmente dell’ultimo periodo salariale prima dell’inizio del lavoro ridotto. Sono comprese le quote della 13. mensilità, le indennità di vacanza e gli assegni contrattuali
- L’indennità è pagata, in un periodo di due anni, durante al massimo 12 periodi di conteggio (art. 35)
Preannuncio di lavoro ridotto (art. 36 LADI)
Il datore di lavoro se intende pretendere l’indennità di lavoro ridotto per i suoi lavoratori, deve avvertire il servizio cantonale almeno 10 giorni prima dell’inizio del lavoro ridotto
Obblighi del datore di lavoro (art. 37 LADI)
Il datore di lavoro è tenuto:
- Ad anticipare l’indennità per lavoro ridotto e a versarla ai lavoratori il giorno usuale di paga
- Ad assumere a suo carico l’indennità per lavoro ridotto per il termine di attesa
- A pagare, per la durata del lavoro ridotto, la parte intera dei contributi dovuti alle assicurazioni sociali corrispondente alla durata normale del lavoro
- A far valere il diritto alle indennità entro 3 mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio