In questa sezione puoi prendere conoscenza con i presupposti minimi per reclamare il diritto alle indennità. In fondo alla pagina abbiamo messo un link di un breve video per chiarirti ulteriormente le idee. In ogni caso se hai dei dubbi scrivici un’email o telefonaci: tutti gli indirizzi li trovi cliccando qui.
Ha diritto alle indennità di disoccupazione l’Assicurato che, nei 2 anni precedenti l’iscrizione al collocamento:
- chi ha svolto per almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione (attività dipendente);
- ha avuto una formazione scolastica per più di 12 mesi e almeno 10 anni di domicilio in Svizzera;
- se si ha avuto un periodo d’inabilità al lavoro per più di 12 mesi a condizione che durante questo periodo sia stato domiciliato in Svizzera;
- coloro che hanno soggiornato in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto per più di 12 mesi.
Altre circostanze che possono determinare il diritto alle indennità di disoccupazione, ad esempio:
- Separazione, Divorzio, invalidità o morte del coniuge o soppressione di una rendita di invalidità
- Soggiorno all’estero (in uno stato non membro della Comunità europea per gli svizzeri o gli stranieri in possesso del permesso di domicilio se hanno svolto un’attività dipendente.
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Numero indennità
Il numero massimo delle indennità giornaliere alle quali si ha diritto viene maggiormente a dipendere dalla durata del periodo di contribuzione, dall’età della persona assicurata e dall’eventuale riscossione di una rendita d’invalidità pari a un grado minimo di invalidità del 40% ;
Per le persone esonerate dall’obbligo di adempimento del periodo di contribuzione, il numero massimo di indennità giornaliere è ridotto a 90 ;
A 120 indennità giornaliere supplementari avranno diritto gli assicurati che si annunciano 4 anni prima del pensionamento.
Termini quadro
Termine quadro per la riscossione della prestazione
Decorre dal primo giorno nel quale l’assicurato/a ha adempiuto i presupposti per il diritto all’indennità di disoccupazione e ha una durata di 2 anni. In questo lasso di tempo la persona assicurata beneficia delle prestazioni assicurative.
Termine quadro per il periodo di contribuzione
Decorre due anni prima dell’inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione. In questo lasso di tempo la Cassa verifica se la persona assicurata ha adempiuto il periodo di contribuzione o ne è stata esonerata.
Eccezioni
I termini quadro per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione possono essere prolungati di due anni in caso di attività indipendente o in caso di periodo educativo.
Gli assicurati che divengono disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell’età AVS, prolungano di due anni il termine quadro per la riscossione della prestazione.
Indennità di partenza
Indennità di uscita elevate (superiori a 106’800 franchi) in caso di disdetta del rapporto di lavoro ritardano la riscossione delle prestazioni.
Guadagno intermedio
È considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente (a tempo pieno o a tempo parziale) che l’assicurato ottiene entro un periodo di controllo e il cui importo è inferiore all’indennità di disoccupazione cui ha diritto.
Il guadagno intermedio è calcolato, di norma, sulla totalità del guadagno realizzato durante un periodo di controllo; esso comprende il salario di base, le indennità per giorni festivi e altri elementi costitutivi del salario a cui l’assicurato ha diritto (tredicesima, gratifica, ecc…).
L’indennità di vacanze versata in più del salario di base è computata come guadagno intermedio solo quando l’assicurato prende effettivamente le sue vacanze.
Nel caso di una rimunerazione commisurata alle prestazioni (provvigione), non si può parlare di rimunerazione conforme agli usi professionali e locali se il guadagno realizzato dall’assicurato non corrisponde al lavoro prestato.
Indennità compensative
L’assicurato ha diritto alle indennità compensative al massimo durante i primi dodici mesi in cui ottiene un guadagno intermedio.
Per gli assicurati che hanno un obbligo di mantenimento nei confronti dei figli o che hanno più di 45 anni, tale diritto si estende al massimo durante due anni (termine quadro riscossione).
Con la scadenza del diritto ai pagamenti compensativi, l’assicurato può far valere il diritto al pagamento della differenza.
Pagamento compensativo
ID 70% | ID 80% | |
Guadagno assicurato | Fr. 5’000 | Fr. 5’000 |
Guadagno intermedio | Fr. 1’000 | Fr. 1’000 |
Perdita di guadagno | Fr. 4’000 | Fr. 4’000 |
Pagamento compensativo | Fr. 2’800 | Fr. 3’200 |
Sospensioni
Sospensioni ( Art. 30 LADI)
L’ASSICURATO E’ SOSPESO DAL DIRITTO ALLE INDENNITA’ SE:
- E’ DISOCCUPATO PER PROPRIA COLPA (ha disdetto il rapporto di lavoro senza valide giustificazioni o è stato licenziato per colpa propria)
- HA RINUNCIATO A DETRIMENTO DELL’ASSICURAZIONE DISOCCUPAZIONE A PRETESE DI SALARIO VERSO L’ULTIMO DATORE DI LAVORO (non ha rivendicato un prolungamento del periodo di disdetta in seguito, ad esempio, a inabilità lavorativa intercorsa durante la disdetta regolare)
- NON FA IL POSSIBILE PER OTTENERE UN’OCCUPAZIONE ADEGUATA (non effettua correttamente le ricerche di lavoro durante, ad esempio, il preavviso di disdetta o durante la disoccupazione)
- NON OSSERVA LE PRESCRIZIONI DI CONTROLLO O LE ISTRUZIONI DELL’UFFICIO DEL LAVORO (come ad esempio non accettare una occupazione adeguata assegnatagli o non partecipare ad un corso offerto dai competenti uffici)
- HA FORNITO INDICAZIONI INVERITIERE O INCOMPLETE (dichiarando ad esempio il falso sul formulario di autocertificazione)
- HA INDEBITAMENTE OTTENUTO L’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE (non dichiarando ad esempio un guadagno percepito durante un periodo di controllo)
Durata della sospensione (Art. 45 cpv. 2 OADI)
La durata della sospensione dipende dal grado di colpa ed è compresa tra 1 e 60 giorni: da 1 a 15 giorni per colpa lieve da 16 a 30 giorni per colpa di media gravità da 31 a 60 giorni per colpa grave.
Periodi di attesa
Il numero dei giorni di attesa generale viene stabilito in base al guadagno assicurato del periodo di calcolo determinante e in base ad un eventuale obbligo di mantenimento per figli di età minore ai 25 anni. Per stabilire i giorni di attesa generale non vengono considerati né il grado di occupazione né il grado di idoneità al collocamento.
Attesa generale
Guadagno assicurato (vale anche per quote globali | Giorni attesa generale | |
Senza obbligo mantenimento | Con obbligo mantenimento | |
Fino a 3’000.– | 0 | 0 |
3’001.– – 5’000.– | 5 | 0 |
5’001.– – 7’500.– | 10 | 5 |
7’501.– – 10’416.– | 15 | 5 |
Da 10’417.– | 20 | 5 |
Attesa speciale
Le persone esonerate dall’obbligo di contribuzione per motivi di formazione scolastica. riqualificazione o perfezionamento devono compiere un periodo di attesa di 120 giorni indipendentemente dalla loro età, da obblighi di mantenimento nei confronti dei figli o da una formazione professionale completa.
Anche se motivi di esenzione quali formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento sono cumulati con un altro motivo di esenzione (ad esempio malattia infortunio) occorre compiere i 120 giorni di attesa speciale.
Tutte le altre persone assicurate devono compiere 5 giorni di attesa speciale.
Malattia
In caso di inabilità lavorativa per malattia o gravidanza l’assicurato/a riceve di norma le indennità giornaliere durante i primi 30 giorni civili (circa 21/22 giorni lavorativi).
Nell’arco del termine quadro di riscossione la Cassa Disoccupazione può versare al massimo 44 indennità giornaliere
L’inabilità deve essere annunciata e comprovata tempestivamente con certificato medico all’URC e alla Cassa di Disoccupazione.
Occorre valutare se assicurarsi individualmente contro la perdita di guadagno presso una Cassa Malati ed, in alcuni casi, è pure possibile (assicurazione collettiva presso l’ultimo datore di lavoro) effettuare il libero passaggio ad una copertura assicurativa individuale.
Nel caso stipulasse un’assicurazione individuale dovrà trasmettere alla Cassa di Disoccupazione copia della polizza assicurativa.
Il premio dell’assicurazione è sussidiato dal Cantone nella misura del 30% per assicurato con meno di 60 anni, del 50% con almeno 60 anni.
Infortunio
In caso d’infortunio è ancora indennizzato dall’assicurazione contro la disoccupazione per due giorni. A partire dal terzo giorno riceve le indennità giornaliere dall’assicurazione SUVA alla quale si è obbligatoriamente assicurati durante la disoccupazione.
La Cassa di Disoccupazione deduce mensilmente il premio che ammonta al 2.63% dell’indennità mensile lorda.
L’assicurazione contro la disoccupazione si assume un terzo del premio per l’assicurazione infortuni non professionali dei disoccupati.
L’annuncio di un infortunio deve essere fatto tramite la Cassa Disoccupazione. Formulario per l’annuncio (da spedire alla sezione dove siete iscritti).
Maternità
A partire dal 1. luglio 2005, le indennità giornaliere dell’assicurazione maternità sono versate dalla Cassa di compensazione AVS competente. Il diritto inizia il giorno del parto e termina, al più tardi dopo 14 settimane o 98 giorni.
Tutte le informazioni necessarie sono reperibili nell’opuscolo Indennità in caso di maternità pubblicato dall’Ufficio Federale delle assicurazioni sociali.
È possibile scaricare i seguenti formulari:
Domanda di indennità in caso di maternità
Foglio complementare alla domanda di indennità
Vacanze
Dopo aver percepito 60 indennità giornaliere nei limiti del termine quadro, l’assicurato ha diritto a 5 giorni consecutivi senza controllo che può scegliere liberamente.
Durante questi 5 giorni non deve essere idoneo al collocamento, ma deve adempiere gli altri presupposti da cui dipende il diritto alle indennità.
I giorni esenti dall’obbligo del controllo posso essere cumulati (ad esempio dopo 120 indennità giornaliere si possono usufruire, sempre entro il termine quadro, di 10 giorni).