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Disdetta

Sia il lavoratore, sia il datore di lavoro hanno il diritto di mettere fine al rapporto di lavoro. Nel caso di un contratto a durata determinata, il rapporto di lavoro termina generalmente senza disdetta. In tutti i casi è necessario rispettare alcune condizioni.

Ecco un quadro sinottico sulla disdetta.
In fondo trovate domande e risposte.

ArgomentoDettagli
CompetenzaRiguarda contratti di diritto privato; le controversie sono decise dal giudice civile. Non si applica ai rapporti di lavoro di diritto pubblico.
Termine di disdetta durante il periodo di prova7 giorni di calendario; la disdetta può essere data per qualsiasi giorno. Il termine può essere modificato per accordo scritto, CNL o CCL.
Durata del periodo di provaPrimo mese del rapporto di lavoro. Può essere escluso o prorogato fino a 3 mesi per accordo scritto. In caso di malattia o infortunio, il periodo di prova è prorogato.
Forma della disdettaNon è obbligatorio che sia scritta, ma è raccomandata. Se richiesta, la motivazione deve essere fornita per iscritto.
Validità della disdettaÈ valida solo dopo essere stata ricevuta dalla controparte. La data determinante è quella della ricezione, non del timbro postale.
Contratti a tempo determinatoNon richiedono disdetta. Se prorogati, diventano a tempo indeterminato a meno di nuovo termine. Contratti a catena per aggirare la legge sono inammissibili.
Termini di disdetta legali1 mese nel primo anno, 2 mesi dal secondo al nono anno, 3 mesi dal decimo anno, sempre per la fine del mese. I termini possono essere modificati contrattualmente.
Congedo di paternità e disdettaLa disdetta è possibile, ma il termine di disdetta è prolungato per consentire di utilizzare i giorni di congedo rimanenti.
Malattia/infortunio e disdettaDurante l’impedimento al lavoro, il lavoratore è protetto dalla disdetta: 30 giorni nel primo anno, 90 giorni dal secondo al quinto, 180 giorni dal sesto. Se la disdetta è data durante il periodo protetto, è nulla.
Altri periodi protettiServizio obbligatorio, gravidanza (e 16 settimane dopo il parto), congedo di assistenza (massimo 6 mesi), servizio estero ordinato.
Disdetta senza motivoLa libertà di disdetta è limitata; non può avvenire per motivi abusivi come discriminazione, esercizio di diritti costituzionali, attività sindacale, rappresentanza dei lavoratori o licenziamento collettivo senza consultazione.
Disdetta abusivaMotivi personali non legati al lavoro, esercizio di diritti costituzionali, vanificazione di pretese lavorative, servizio obbligatorio, attività sindacale, discriminazione sessuale. Anche disdette per mobbing o per peggioramento delle condizioni sono considerate abusive.

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