Sia il lavoratore, sia il datore di lavoro hanno il diritto di mettere fine al rapporto di lavoro. Nel caso di un contratto a durata determinata, il rapporto di lavoro termina generalmente senza disdetta. In tutti i casi è necessario rispettare alcune condizioni.
Ecco un quadro sinottico sulla disdetta.
In fondo trovate domande e risposte.
Argomento | Dettagli |
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Competenza | Riguarda contratti di diritto privato; le controversie sono decise dal giudice civile. Non si applica ai rapporti di lavoro di diritto pubblico. |
Termine di disdetta durante il periodo di prova | 7 giorni di calendario; la disdetta può essere data per qualsiasi giorno. Il termine può essere modificato per accordo scritto, CNL o CCL. |
Durata del periodo di prova | Primo mese del rapporto di lavoro. Può essere escluso o prorogato fino a 3 mesi per accordo scritto. In caso di malattia o infortunio, il periodo di prova è prorogato. |
Forma della disdetta | Non è obbligatorio che sia scritta, ma è raccomandata. Se richiesta, la motivazione deve essere fornita per iscritto. |
Validità della disdetta | È valida solo dopo essere stata ricevuta dalla controparte. La data determinante è quella della ricezione, non del timbro postale. |
Contratti a tempo determinato | Non richiedono disdetta. Se prorogati, diventano a tempo indeterminato a meno di nuovo termine. Contratti a catena per aggirare la legge sono inammissibili. |
Termini di disdetta legali | 1 mese nel primo anno, 2 mesi dal secondo al nono anno, 3 mesi dal decimo anno, sempre per la fine del mese. I termini possono essere modificati contrattualmente. |
Congedo di paternità e disdetta | La disdetta è possibile, ma il termine di disdetta è prolungato per consentire di utilizzare i giorni di congedo rimanenti. |
Malattia/infortunio e disdetta | Durante l’impedimento al lavoro, il lavoratore è protetto dalla disdetta: 30 giorni nel primo anno, 90 giorni dal secondo al quinto, 180 giorni dal sesto. Se la disdetta è data durante il periodo protetto, è nulla. |
Altri periodi protetti | Servizio obbligatorio, gravidanza (e 16 settimane dopo il parto), congedo di assistenza (massimo 6 mesi), servizio estero ordinato. |
Disdetta senza motivo | La libertà di disdetta è limitata; non può avvenire per motivi abusivi come discriminazione, esercizio di diritti costituzionali, attività sindacale, rappresentanza dei lavoratori o licenziamento collettivo senza consultazione. |
Disdetta abusiva | Motivi personali non legati al lavoro, esercizio di diritti costituzionali, vanificazione di pretese lavorative, servizio obbligatorio, attività sindacale, discriminazione sessuale. Anche disdette per mobbing o per peggioramento delle condizioni sono considerate abusive. |
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