"Siamo la cassa piú veloce della Svizzera!"

FAQ

Il primo passo è verificare che il termine di disdetta sia stato rispettato. Controllate il vostro contratto di lavoro o il contratto collettivo applicabile. Se non è previsto nulla di specifico, si applicano i termini del Codice delle obbligazioni svizzero:

Quando avviene il licenziamentoTermine di preavviso
Durante il periodo di prova7 giorni per la fine di un giorno qualsiasi
Entro il primo anno di servizio1 mese per la fine del mese
Dal 2° al 9° anno di servizio2 mesi per la fine del mese
Dal 10° anno di servizio in poi3 mesi per la fine del mese
Se avete dubbi sulla legittimità del licenziamento o necessitate di una consulenza, potete rivolgervi direttamente a uno dei nostri sportelli OCST — siamo presenti in 7 sedi in tutto il Ticino.

In linea di principio, tutti i lavoratori in Svizzera sono assicurati obbligatoriamente contro la disoccupazione. Per avere diritto all’indennità, devono però essere soddisfatte alcune condizioni:

  • Essere totalmente o parzialmente disoccupati (è “parzialmente disoccupato” anche chi ha un part-time e cerca un impiego a tempo pieno)
  • Avere subito una perdita di almeno due giorni lavorativi consecutivi con relativa perdita salariale
  • Essere domiciliati in Svizzera
  • Avere concluso la scuola dell’obbligo e non aver ancora raggiunto l’età pensionabile
  • Poter dimostrare almeno 12 mesi di contribuzione negli ultimi 2 anni prima dell’iscrizione
  • Essere idonei al collocamento (disponibili, capaci e autorizzati ad accettare un lavoro adeguato)
  • Rispettare le prescrizioni di controllo dell’URC
In caso di dubbio, presentate comunque la domanda: sarà la cassa disoccupazione a verificare nel dettaglio il vostro diritto. Non perdete tempo prezioso.

L’iscrizione deve avvenire entro il primo giorno per cui si richiede l’indennità. Non è possibile fare domanda in modo retroattivo: ogni giorno di ritardo nell’iscrizione è un giorno di indennità perso.

Potete registrarvi in due modi:

  • Di persona presso l’Ufficio Regionale di Collocamento (URC) competente per il vostro domicilio
  • Online tramite il portale Job-Room

Una volta iscritti all’URC, potete scegliere la nostra cassa. Compilate il modulo di annuncio tramite la pagina Annuncio online su questo sito — potete farlo comodamente da casa, caricando i documenti richiesti direttamente in digitale.

Potete registrarvi come disoccupati: l’URC vi aiuterà nella ricerca di un apprendistato o di un’occupazione, mentre la nostra cassa esaminerà il vostro diritto all’indennità.

Attenzione: chi si annuncia dopo una formazione scolastica deve attendere 120 giorni prima di ricevere l’indennità. In questo periodo, l’URC può proporre un tirocinio d’orientamento o un semestre di motivazione.

Risorse utili:

Sono due organismi distinti con ruoli complementari:

  • L’Ufficio Regionale di Collocamento (URC) vi accompagna nella ricerca di lavoro, propone misure di reinserimento (corsi, stage), assegna le misure per il mercato del lavoro e controlla il rispetto degli obblighi.
  • La cassa disoccupazione — la nostra — calcola e versa le indennità giornaliere, esamina il vostro diritto, gestisce i moduli mensili e vi consiglia su tutto ciò che riguarda il pagamento.

Entrambe le strutture lavorano in parallelo per tutta la durata della vostra disoccupazione.

L’importo dipende dal vostro guadagno assicurato, che corrisponde alla media del reddito degli ultimi 6 mesi (o 12 mesi se più favorevole).

Di norma l’indennità è pari al 70% del guadagno assicurato. Sale all’80% se:

  • Avete obblighi di mantenimento nei confronti di figli, oppure
  • Il vostro guadagno assicurato non supera CHF 3’797 mensili, oppure
  • Percepite una rendita AI con grado di invalidità pari almeno al 40%

Le indennità sono versate per 5 giorni alla settimana (da lunedì a venerdì). Usate il calcolatore sul nostro sito per stimare l’importo nel vostro caso specifico.

Il numero massimo di indennità giornaliere dipende dall’età e dai mesi di contribuzione:

Indennità giornaliereMesi di contribuzioneEtà
20012 – 24 mesifino a 25 anni
26012 – meno di 18 mesi25 anni e oltre
40018 – 24 mesi25 anni e oltre
52022 – 24 mesi55 anni e oltre (o AI ≥ 40%)
Chi si trova in disoccupazione nei 4 anni prima del pensionamento ha diritto a ulteriori 120 indennità giornaliere. Chi è esonerato dall’obbligo di contribuzione ha diritto a un massimo di 90 indennità (180 in caso di riduzione/soppressione rendita AI).

Il pagamento avviene entro pochi giorni dalla ricezione del modulo “Indicazioni della persona assicurata” (IPA) compilato correttamente. Il modulo IPA viene inviato dalla SECO verso la fine di ogni mese.

Compilatelo immediatamente e trasmettetelo alla nostra cassa. Se siete registrati su Job-Room, potete compilarlo online e non riceverete più il cartaceo per posta.

Se avete lavorato, prestato servizio militare o civile, o siete stati inabili nel mese in corso, allegate i relativi documenti al modulo IPA.

I giorni di attesa sono un periodo iniziale in cui non viene versata l’indennità — funziona come una “franchigia”. Il numero dipende dal reddito e dall’eventuale obbligo di mantenimento verso figli:

Giorni di attesaReddito mensile (CHF)Figli a carico
0fino a 3’000indipendentemente
03’001 – 5’000con figli a carico
53’001 – 5’000senza figli a carico
5da 5’000con figli a carico
105’001 – 7’500senza figli a carico
157’501 – 10’416senza figli a carico
20da 10’416senza figli a carico

Si aggiungono giorni di attesa supplementari: 1 giorno per impiego stagionale, 5 giorni per i motivi di esenzione dall’obbligo di contribuzione (esclusa la formazione), 120 giorni per esenzione dovuta a formazione.

In alcune situazioni particolari è possibile avere diritto all’indennità anche senza aver lavorato i 12 mesi richiesti. L’esonero si applica se, per oltre 12 mesi nei 2 anni precedenti l’iscrizione, non avete potuto lavorare per uno di questi motivi:

  • Formazione (se domiciliati in Svizzera da almeno 10 anni)
  • Malattia, infortunio o maternità (se domiciliati in Svizzera durante il periodo)
  • Soggiorno in istituto svizzero per l’esecuzione di pene
  • Lavoro all’estero (paese non UE/AELS) per più di un anno

L’esonero è possibile anche per eventi sopravvenuti entro un anno dall’iscrizione: divorzio, separazione, decesso del coniuge, soppressione di una rendita AI, perdita di una persona bisognosa di cure convivente.

Contattate direttamente il nostro sportello: vi invieremo un duplicato del modulo IPA. In alternativa, potete compilarlo direttamente online su Job-Room. Gli altri moduli sono scaricabili dal sito arbeit.swiss.

Durante la disoccupazione siete tenuti a rispettare diversi obblighi:

  • Ricerca attiva del lavoro — già durante il periodo di disdetta. Conservate copie di tutte le candidature inviate: l’URC può richiederle.
  • Accettare un’occupazione adeguata (vedi domanda 15)
  • Seguire le istruzioni dell’URC e presentarsi puntualmente agli appuntamenti
  • Partecipare alle misure per il mercato del lavoro assegnate dall’URC
  • Comunicare tempestivamente ogni cambiamento rilevante (malattia, lavoro temporaneo trovato, ecc.)

I giorni di sospensione sono una sanzione temporanea che sospende il diritto all’indennità in caso di violazione degli obblighi. Scattano ad esempio se:

  • Avete dato le dimissioni o causato il licenziamento con vostro comportamento
  • Non vi impegnate sufficientemente nella ricerca di lavoro
  • Non rispettate le prescrizioni di controllo dell’URC
  • Non fornite le informazioni dovute o avete ricevuto l’indennità indebitamente

La sospensione varia da 1 a 60 giorni lavorativi in funzione della gravità della colpa.

Ogni decisione scritta dell’URC o della cassa disoccupazione include una “indicazione dei rimedi di diritto” che spiega come e entro quando presentare opposizione. Di norma l’opposizione è gratuita.

Vi consigliamo di prendere prima contatto diretto con l’ufficio che ha emesso la decisione per chiarire eventuali malintesi. I nostri consulenti OCST sono a vostra disposizione per supportarvi nell’iter.

Un lavoro è considerato adeguato quando:

  • Corrisponde alle vostre capacità e all’esperienza precedente (questo criterio non si applica sotto i 30 anni)
  • Non compromette il reinserimento nella vostra professione
  • È compatibile con la vostra situazione personale (età, salute, famiglia)
  • Non richiede più di 4 ore totali di spostamento giornaliero
  • Rispetta le condizioni di lavoro usuali del settore e della regione

Non siete obbligati ad accettare un’occupazione che vi garantisca meno del 70% del guadagno assicurato, salvo il caso in cui percepiate un’indennità compensativa per guadagno intermedio.

Si parla di guadagno intermedio quando durante la disoccupazione realizzate un reddito (lavoro temporaneo, part-time). Va comunicato alla cassa disoccupazione nel modulo mensile.

È una soluzione conveniente: la somma del guadagno intermedio e dell’indennità compensativa può superare la sola indennità di disoccupazione. Avete anche il vantaggio di accumulare nuova esperienza professionale e un nuovo periodo di contribuzione.

Chi ha figli minori di 25 anni a carico o ha più di 45 anni può richiedere le indennità compensative fino alla fine del termine quadro. Gli altri assicurati ne hanno diritto al massimo per i primi 12 mesi di guadagno intermedio.

Dovete comunicare immediatamente la malattia o l’infortunio sia all’URC che alla nostra cassa, e allegare i moduli corrispondenti al modulo IPA di fine mese.

  • Malattia: l’indennità di disoccupazione copre i primi 30 giorni civili di inabilità. Dal 31° giorno subentra l’eventuale assicurazione privata di indennità giornaliera.
  • Infortunio: i disoccupati sono automaticamente assicurati SUVA. L’indennità di disoccupazione copre i primi 3 giorni (incluso il giorno dell’infortunio); dal 4° giorno interviene la SUVA.

Sì, anche le persone disoccupate hanno diritto alle indennità di maternità/paternità. La domanda va presentata alla cassa di compensazione AVS dell’ultimo datore di lavoro.

  • Maternità: il diritto decorre dal giorno del parto e dura al massimo 14 settimane (98 giorni). Al termine, si riceve nuovamente l’indennità di disoccupazione.
  • Paternità: 2 settimane (max 14 indennità giornaliere) nei 6 mesi dalla nascita. L’URC va preavvisato con 14 giorni di anticipo. Il congedo può essere preso in blocco o a giorni singoli.

Per moduli e informazioni: portale AVS-AI-IPG.

Sono corsi, stage e attività (assegnati dall’URC) che migliorano le vostre qualifiche e le possibilità di reinserimento professionale. Potete accedervi se avete diritto all’indennità.

Requisiti: il corso o lo stage deve avere un legame diretto con la vostra professione e accrescere le possibilità di trovare lavoro. In caso di disoccupazione prolungata, la misura può avere anche lo scopo di dare un ritmo di vita più strutturato.

Per maggiori informazioni consultate l’opuscolo disponibile su arbeit.swiss.

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