Lo sapevi che hai diritto alla disoccupazione in Svizzera?
La Segreteria di Stato dell’Economia (SECO) estende anche ai lavoratori provenienti da oltreconfine il diritto al cosiddetto “guadagno intermedio”, ovvero una delle principali prestazioni garantite ai lavoratori residenti in Svizzera dalla Legge sull’Assicurazione Disoccupazione (LADI).
Il guadagno intermedio è un ammortizzatore sociale all’avanguardia che garantisce al lavoratore una sicurezza economica e contrattuale molto importante. I lavoratori svizzeri (e residenti in genere) lo conoscono bene, mentre tra i frontalieri sembra essere un perfetto ignoto.
Spieghiamo bene di cosa si tratta:
In sintesi i lavoratori frontalieri che subiscono una riduzione della percentuale di lavoro presso la stessa azienda hanno diritto a un’indennità (con il computo del “guadagno intermedio” appunto) che andrà a colmare in parte il salario perduto.
Per averne diritto il lavoratore frontaliere deve ricevere dall’azienda un regolare preavviso di disdetta per la modifica del grado d’occupazione; non sarà possibile ridurre l’attività con effetto immediato ma, si dovrà rispettare il periodo di preavviso sancito dal Codice delle Obbligazioni o dai Contratti Collettivi di Lavoro di categoria.
Durante il preavviso il frontaliere deve:
- effettuare le ricerche di lavoro in Svizzera per poter dimostrare alle autorità che si sta prodigando per trovare una nuova occupazione secondo un livello salariale consono a quanto percepito in precedenza.
- annunciarsi all’Ufficio Regionale di Collocamento (URC) per l’iscrizione ed il controllo delle ricerche di lavoro effettuate.
- annunciarsi presso la Cassa Disoccupazione OCST per ricevere le prestazioni ossia le indennità di disoccupazione.